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I narcolanchas sono stati dichiarati navi proibite dal regio decreto-legge 16/2018, del 26 ottobre, che adotta alcune misure per combattere il traffico illecito di persone e merci in relazione alle navi utilizzate.
In virtù di questo Regio Decreto, quelli che sono lunghi più di otto metri o che, avendone meno, hanno una potenza massima, qualunque sia il numero dei motori, pari o superiore a 150 kilowatt, non rientrano nel traffico consentito.
Pertanto, la giustificazione della norma risiede nell’uso che viene dato a questo tipo di nave. Ma è chiaro che questo tipo di nave, se utilizzata, è un mezzo per commettere un reato. Il suo uso poi all’interno del tipo: deve essere considerato un concorso reale o mediale di delitti?
Se si considera che esiste un reale concorso di reati, si parlerebbe, da un lato, del reato che comporta il mero possesso dell’imbarcazione e che è connesso al contrabbando e, dall’altro, della commissione del consumo illecito di stupefacenti traffico.
Il concorso mediale, invece, non sanzionerebbe due diversi reati, ma applicherebbe una pena aggravata al più grave dei due, il traffico di droga, per aver considerato l’uso della narcolancha come un mezzo per raggiungere un fine.
La Suprema Corte nella sentenza 906/2021, che si riferisce proprio a tale distinzione, non accoglie la contestazione mediale, ritenendo che «non vi sia spazio, dunque, per la presunta contestazione di norme o assimilazione del contrabbando nel traffico di stupefacenti , perché Quest’ultima non comporta l’assumere o cogliere la totalità dell’illegittimità del fatto provato e la svalutazione dell’azione dispiegata nel modus operandi con l’utilizzo dei meccanismi utilizzati per il trasporto della droga e l’esistenza del vaso costituito come tale nel RDL 16/2018 in relazione alla Legge 12/1995 sulle attività di contrabbando e sue caratteristiche. In tal caso, il contenuto del RDL 16/2018 risulterebbe stravolto nei casi di sussistenza di un reato di traffico di sostanze stupefacenti, al verificarsi delle circostanze previste dal RDL 16/2018.
Così, dunque, due diversi delitti sarebbero puniti con le conseguenze punitive che ciò comporta.
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